Nell’interpretazione della Costituzione non si può giocare con le parole.
Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato (art. 117, II comma, lettera 1).
Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza “contingibile e urgente”, cioè per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati.
Le definizioni della Corte sono state rispettate a metà.
Continua a leggere l’intervista a Sabino Cassese pubblicata sul quotidiano “Il Dubbio” dello scorso 14 aprile.