Con ricorso proposto contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica (DIPE), nonché nei confronti di altre amministrazioni, la società Strada dei Parchi s.p.a., parte della Convenzione unica di concessione avente ad oggetto il completamento, la manutenzione e l’esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e A25, aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla detta istanza mediante un provvedimento espresso, e la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell’adozione di tale provvedimento.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’adozione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di una nota, nel gennaio 2018.
Nella nota, in particolare, il MIT aveva preannunciato l’intenzione di convocare la società ricorrente per procedere alla valutazione, anche con il concerto del Ministero dell’Economia e delle finanze, delle ipotesi alternative di aggiornamento e revisione del Piano economico finanziario, tenendo conto delle soluzioni prospettate.
La società Strada dei Parchi ha quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della pronuncia di prime cure.
Con la sentenza 5022/2019 dello scorso 17 luglio, il Consiglio di Stato ha affermato che, pur essendo comprensibile la volontà delle amministrazioni di pervenire ad una soluzione condivisa di approvazione del nuovo P.E.F. che consenta su quella base la regolare prosecuzione del rapporto concessorio fino alla sua naturale scadenza, spetta alle amministrazioni coinvolte individuare con certezza, ed una volta per tutte, i punti di contrasto tra le parti, di modo che alla proposta della concessionaria seguano le determinazioni del concedente, alla stregua del procedimento di revisione delineato dalla Convenzione unica.
Pertanto, se su tali determinazioni non si genera il consenso dell’altra parte (anche mediante il raggiungimento di un accordo parziale, ove praticabile, con stralcio dal P.E.F. degli interventi più controversi), riprendono vigore i generali principi dell’azione amministrativa autoritativa, gravando comunque sull’autorità amministrativa concedente l’obbligo di provvedere: ciò in quanto si tratta di cura necessaria di un interesse pubblico di preminente rilievo per la generalità, che non tollera omissioni o dilazioni.
L’interesse rilevante nel caso di specie, pur essendo mediato dall’interesse al perseguimento di soluzioni (preferibilmente concordate) tese a mantenere l’equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, consiste nell’effettiva fruizione da parte indistinta della collettività, senza soluzione di continuità, di un essenziale servizio di interesse economico generale; quindi, nell’interesse a che sia garantita la funzionalità dell’infrastruttura autostradale, in condizioni di corrispondente viabilità e di necessaria, verificata e affidabile sicurezza per il pubblico, secondo piani di intervento compatibili con le esigenze della finanza pubblica e con i vincoli imposti da obblighi sovranazionali.