Con la recentissima sentenza n. 10/2020 dello scorso 2 aprile in materia di accesso agli atti nelle procedure di appalto pubblico, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta per affermare in maniera netta che l’impresa partecipante alla gara – ma non aggiudicataria – è comunque titolare di un interesse specifico all’ostensione degli atti e, in genere, dei documenti relativi alla fase esecutiva del rapporto, sempre che tale interesse risulti preesistente e, quindi, l’istanza di accesso non si riveli meramente esplorativa. Il Collegio ha inoltre chiarito che la fase successiva alla stipulazione del contratto può essere oggetto di una istanza di accesso civico generalizzato in relazione ai documenti ad essa riferibili, purchè risultino rispettati i limiti di legge posti a protezione di specifici interessi. Emerge, inoltre, dalla pronuncia, con riferimento all’applicazione concreta del diritto di accesso, la persistenza di un obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza ostensiva per come formulata nel suo complesso, anche laddove la stessa appaia genericamente riferibile alle diverse tipologie accessive attualmente vigenti nell’ordinamento.