Con la sentenza 195/2019 depositata lo scorso 24 luglio, la Corte costituzionale ha stabilito che il potere sostitutivo del prefetto nelle attività di comuni e province è illegittimo perché lede l’autonomia degli enti locali e contrasta con il principio di tipicità e legalità dell’azione amministrativa.
È invece legittima l’estensione ai presídi sanitari del cosiddetto Daspo urbano (divieto di accedere a taluni luoghi per esigenze di decoro e sicurezza pubblica) a condizione, però, che il divieto non si applichi a chi ha bisogno di cure mediche o di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, poiché il diritto alla salute prevale sempre sulle altre esigenze.
La pronuncia della corte ha analizzato due profili del c.d. “decreto sicurezza” (Decreto legge n. 113 del 2018): il potere sostitutivo dei prefetti, previsto dall’articolo 28, primo comma, e impugnato dalla Regione Umbria; l’estensione del Daspo urbano ai presídi sanitari prevista dal primo comma, lettera a, dell’articolo 2, e censurata dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Calabria.
Sancita l’illegittimità del primo, la Corte ha affermato la legittimità della seconda misura, purché, però, la disposizione sia interpretata in modo costituzionalmente orientato.
Nella motivazione della sentenza si evidenzia infatti che il diritto alla salute prevale sulle esigenze di decoro dei luoghi e di contrasto alle condotte sanzionate in via amministrativa, quali lo stato di ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, il commercio e il parcheggio abusivo (presupposti del Daspo urbano).
Così interpretata, la norma è legittima: il diritto alla salute di chi ha bisogno di cure o di accertamenti sanitari rimane infatti pienamente tutelato e non vi è alcuna incidenzasull’organizzazione dei presidi sanitari, sicché non è violata la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute.