Decreto-legge n. 23/2020: prorogata la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi

 

Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è stata prorogata al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministrativi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

La proroga è intervenuta sulla precedente sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020, prevista dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

In particolare, l’art. 103 del decreto menzionato, rubricato (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), al comma 1, ha stabilito che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».

Lo stesso articolo, tuttavia, ha previsto che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento».

Il decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore lo scorso 9 aprile 2020, è stato trasmesso dal Governo al Parlamento per avviare l’iter di conversione in legge.