Covid-19: Il Consiglio di Stato è favorevole all’annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina

Con il parere consultivo del 7 aprile 2020, n. 735, su preventiva richiesta del Ministero dell’Interno nell’ambito delle finalità di tutela dell’unità dell’ordinamento disciplinate dagli artt. 138, t.u. enti locali e 2, comma 3, lett. p), l. n. 400 del 1988, il Consiglio di Stato si è favorevolmente espresso per l‘annullamento straordinario dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020. L’ordinanza sindacale, che da un lato impone a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi almeno 48 ore prima della partenza “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali”,  mentre dall’altro prescrive anche di “Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del Nulla Osta allo spostamento“, è stata ritenuta lesiva di numerosi precetti costituzionali, oltre che delle attribuzioni statali in materia di ordine pubblico e profilassi internazionale, delle disposizioni legislative in tema di protezione dei dati personali e delle recenti misure emergenziali adottate dallo Stato centrale per fissare limiti di spostamento delle persone. In particolare, il Collegio ha rilevato come l’ordinanza sindacale determini la violazione dell’art. 23 della Costituzione (che fa divieto a qualsiasi pubblica autorità di imporre ai cittadini prestazioni personali o patrimoniali, se non in base ad una legge che, nel caso specifico, non risulta sussistere), del principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost. (in quanto è in grado di realizzare una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini presenti sul restante territorio nazionale) e delle garanzie di libertà personale e di circolazione previste dalla Parte I, Titolo I (Rapporti civili) della Costituzione agli artt. 13 e 16. L’emergenza sanitaria COVID-19, pertanto, rientra secondo il Consiglio di Stato in quelle situazioni in cui si rende “necessaria una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali“.