Lo scorso 20 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria, economica e degli investimenti nel caso di “No-Deal Brexit”. Il decreto rinnova inoltre lo strumento delle Garanzie sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS), alla luce della chiusura – il 6 marzo scorso – della prima esperienza di applicazione dello stesso.
Le misure volte a prevenire i rischi di una rovinosa no-deal Brexit per il settore finanziario riguardano l’ambito bancario, finanziario e assicurativo. Secondo quanto riportato nel comunicato del MEF che ha accompagnato l’approvazione del testo legislativo da parte del Governo, la disciplina consente a talune categorie di intermediari basati nel Regno Unito individuati secondo le norme europee di continuare ad operare in Italia durante un periodo transitorio di 18 mesi, a condizione che notifichino tale intenzione almeno 3 giorni prima della data di recesso alle autorità competenti (Banca d’Italia e Consob) e che presentino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.
Per quanto riguarda i mercati, il decreto garantisce che sulle sedi di negoziazione italiane che hanno presentato istanza alle autorità ai sensi della normativa nazionale entro la data di recesso, gli operatori residenti nel Regno Unito possano continuare ad operare senza soluzione di continuità per lo stesso periodo di 18 mesi. Le nuove norme inoltre, consentono di evitare potenziali ricadute di un recesso senza accordo sulla gestione dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso tra soggetti italiani e intermediari del Regno Unito.
Quanto ai soggetti cui non è invece possibile concedere, ai sensi della disciplina europea, la possibilità di beneficiare del periodo transitorio in ragione del nuovo status di operatori extra-UE, il decreto ne conferma la cessazione dell’attività entro la data di recesso, salvo quanto necessario a garantire l’ordinata chiusura dei rapporti in corso entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti a tutela degli interessi dei clienti.
Infine, alle imprese di assicurazione del Regno Unito operanti in Italia alla data di recesso, considerato che il quadro normativo non ammette l’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi da uno Stato extra-UE, è consentita la sola gestione dei contratti e coperture in essere a tale data. La limitata continuità operativa è prevista per garantire la service continuity a tutela degli assicurati, beneficiari e aventi diritto a prestazioni assicurative, previa presentazione all’IVASS di un piano di gestione delle posizioni contrattuali in essere a tale data. Ai fini di una piena operatività (new business) tali imprese dovranno presentare apposita istanza all’IVASS per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in Italia, previa istituzione di una sede secondaria.