Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del Codice dei Contratti pubblici, sono compensi corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, operanti in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione previsto dall’art. 24, comma 3, del d.lgs n. 165/2001 (T.U. Pubblico impiego)[1].
Con la delibera n. 20 del 22 gennaio 2020 la Corte dei Conti, Sezione di Controllo del Veneto, si è pronunciata circa l’applicabilità di tali incentivi nel caso di locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica. Il sindaco di un Comune veneto ha inviato alla Sezione una richiesta di parere chiedendo se fosse possibile riconoscere legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d. lgs n. 50/2016 svolte dal personale dipendente nel caso della locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica, qualora: nel quadro economico del progetto esecutivo dedotto nel contratto di locazione finanziaria risultasse allocata anche la quota per gli incentivi per funzioni tecniche, quantificata, nel rispetto dell’apposito regolamento dell’Ente, sull’importo dei lavori affidati al soggetto realizzatore; tale quota, a fronte dello svolgimento da parte del personale comunale delle funzioni tecniche previste dall’art. 113 venisse poi effettivamente trasferita al Comune da parte del soggetto finanziatore; fosse rispettata la condizione prevista dall’ art. 187, comma l, ultima parte, del Codice dei Contratti pubblici, ossia che i lavori non avessero un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto del contratto principale.
Secondo il parere della Corte dei Conti la ratio della norma è quella di destinare una quota di risorse pubbliche all’incentivo della progettazione di opere pubbliche, trattandosi di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’Amministrazione interessata. L’art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici contiene un elenco tassativo di funzioni incentivabili che comprende la programmazione della spesa per investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, le funzioni di RUP, la direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, le funzioni di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale articolo al comma 1 menziona esclusivamente gli “appalti di lavori, servizi e forniture” portando i giudici contabili ad escludere tutti gli altri contratti pubblici.
Per la Corte dei Conti, una prima circostanza che osta all’incentivabilità delle funzioni connesse alle concessioni, è legata a questioni di collocazione sistematica: la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità infatti, è disciplinata dall’art. 187 del Codice che si colloca nella parte IV dedicata ai contratti di Partenariato Pubblico Privato e contraente generale. Analizzando il Codice degli appalti ed altre delibere contabili è emerso che per questi contratti, così come per le concessioni, non sono applicabili le norme contenute nel titolo V della Parte II, compreso dunque l’art. 113. Importanti per i giudici sono anche altre circostanze che portano ad escludere l’incentivabilità delle funzioni in esame, quale ad esempio la mancanza di uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture. Infatti, mentre nell’appalto gli incentivi gravano sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi, forniture, con accantonamento di una parte per l’erogazione del compenso incentivante, nelle concessioni e nei contratti di locazione finanziaria tale meccanismo non opera.
Per la Sezione Veneto sembra sussistere un “ostacolo al riconoscimento dell’incentivabilità delle funzioni connesse alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, dato che la sua funzione di finanziamento, fa sì che manchi nel bilancio dell’Amministrazione lo specifico stanziamento di spesa cui parametrare la misura del fondo incentivante, determinando oneri non aleatori e su cui pertanto sono fondate, secondo l’insegnamento della Sezione delle Autonomie, tanto la mancata assoggettabilità alla normativa vincolistica di spesa per il personale quanto la legittima erogazione degli incentivi per funzioni tecniche”. La Corte dei Conti conclude dunque affermando che (tralasciando ragioni di ordine sistematico che porterebbero ad una interpretazione estensiva della norma) il quadro normativo attualmente vigente non consente di riconoscere legittimamente tali incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale di un Comune per la realizzazione di un contratto di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità, neppure sotto le condizioni generali ed astratte rappresentate dal richiedente del caso in esame; l’equiparazione della locazione finanziaria al contratto d’appalto contenuta nell’art. 187 del Codice non troverebbe applicazione in relazione al riconoscimento degli incentivi sulle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.
Corte dei Conti-Veneto, Sez. contr., Delib., 22 gennaio 2020, n. 20
[1] Dato che si tratta di una norma derogatoria del principio di carattere generale citato, la disposizione sugli incentivi è di stretta interpretazione (Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., Campania n. 1396/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 25 ottobre 2019, n. 27385).