
Per la posizione di presidente di autorità portuale sufficiente il possesso di cittadinanza europea
Autori:
Matteo Gnes
Anno pubblicazione: 2015
Categoria: Contributo su Rivista
Rivista/Libro: IL QUOTIDIANO GIURIDICO
Fascicolo: 21 aprile 2015
Pagina iniziale: 13
Abstract: Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
l’eccezione alla libera circolazione dei lavoratori stabilita dall’art. 45, par. 4, Tr. funz. Ue,
relativamente alle pubbliche amministrazioni, riguarda i posti che implicano la partecipazione,
diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno a oggetto la tutela
degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto,
da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello
Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo
di cittadinanza.Pur se le funzioni attribuite al presidente di un’autorità portuale potrebbero
comportare poteri d’imperio (poteri di ingiunzione e poteri di adottare provvedimenti di
carattere coattivo), in astratto suscettibili di rientrare nella deroga prevista dall’art. 45, par. 4,
Tr. funz. Ue, è necessario pure che tali poteri siano effettivamente esercitati in modo abituale
dal titolare e non rappresentino una parte molto ridotta delle sue attività.