IRPA

L’inammissibilità dei docenti a contratto ai concorsi universitari riservati “agli esterni"

Autori: Matteo Gnes

Anno pubblicazione: 2016

Categoria: Contributo su Rivista

Rivista/Libro: IL QUOTIDIANO GIURIDICO

Fascicolo: 24 agosto 2016

Pagina iniziale: 11

Pagina finale: 15

Abstract: Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sesta Sezione del 12 agosto 2016, n. 3626, ha posto fine alla delicata questione dell’ammissibilità, ai concorsi per professore universitario riservati agli esterni, dei cd. contrattisti. Il problema riguarda la riserva di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo che la Legge Gelmini riserva «alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa» (art. 18, c. 4 della l. 30 dicembre 2010, n. 240). Se nella nozione di “servizio” molti atenei hanno fatto rientrare tutti coloro che avevano svolto attività lavorativa presso le proprie strutture, ivi compresi coloro che avevano prestato attività di docenza sulla base di contratti a tempo determinato, altre università avevano ritenuto, anche sulla base di alcune note di chiarimenti ricevute dal Ministero dell’istruzione dell'università e della ricerca – Miur, che i docenti a contratto non potessero essere inclusi tra coloro che avevano prestato servizio, e li avevano pertanto ammessi a tali concorsi (di cui spesso erano risultati vincitori). A seguito dell’appello contro le sentenze pronunciate da due tribunali amministrativi regionali, che avevano optato per la soluzione più rigorosa, escludendo da tali concorsi anche i contrattisti, della questione è stato investito il Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha nettamente confermato le sentenze di primo grado, ritenendo che sia l’interpretazione letterale, sia la ratio della norma portino all’esclusione dei docenti a contratto dalle selezioni riservate agli esterni. La finalità della norma è, infatti, di «preservare almeno un quinto dei posti disponibili dalla chiamata di persone che, anche solo astrattamente, possano essere richieste per la conoscenza personale che ne abbia l’università cooptante, anziché unicamente per le doti scientifiche desumibili oggettivamente dal curriculum».