C’è un articolo della Costituzione, numero 120, che lo vieta espressamente: “la regione … non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone”.
Questo non vuol dire che non possano esserci limitazioni della circolazione delle persone per zone. Implica soltanto che debbono esser decise in sede nazionale, rispettando il vincolo di un altro articolo della Costituzione, il numero 16, secondo il quale le limitazioni debbono essere disposte per legge e “in via generale”, cioè senza fare discriminazioni, secondo criteri oggettivi.
Continua a leggere l’intervista a Sabino Cassese pubblicata sul quotidiano il Tempo dello scorso 1° giugno.