Il fatto che per motivi sanitari possano esser disposti limiti alla libertà di circolazione mette in primo piano il diritto alla salute rispetto alla libertà di circolazione.
L’autorità che può intervenire nel disporre limiti è lo Stato. La riserva di legge contenuta nella Costituzione (articolo 16) va intesa come riserva di legge statale. Infatti, l’articolo 120 aggiunge che le Regioni non possono limitare la circolazione delle persone tra le Regioni.
Continua a leggere l’intervista a Sabino Cassese pubblicata sul quotidiano il Messaggero lo scorso 30 maggio.