Con la decisione n. 6/2020 dello scorso 20 febbraio, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso.
La vicenda affrontata dall’Adunanza riguardava alcune disposizioni del Testo unico della finanza, il cui art. 32-bis prevede testualmente che le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice del consumo.
Secondo una lettura restrittiva, il rinvio a queste due disposizioni comporterebbe che le uniche azioni esperibili da parte delle associazioni dei consumatori sarebbero quelle proponibili dinanzi al giudice ordinario tese a a) inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ovvero c) ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
A parere dell’Adunanza, piuttosto, le norme in discorso riguardano il diritto civile e il relativo processo. La circostanza che il legislatore sia intervenuto espressamente a disciplinare, in ambito processual-civilistico, un caso di legittimazione straordinaria per la tutela di interessi collettivi non potrebbe leggersi come epilogo di un generale percorso di delimitazione soggettiva della legittimazione degli enti associativi e di tipizzazione delle azioni esperibili in ogni e qualsiasi altro ambito processuale, come, nello specifico, quello amministrativo. Piuttosto, tale previsione rappresenta il definitivo riconoscimento della rilevanza giuridica degli interessi nella loro dimensione collettiva persino nell’ambito civilistico.
Ad avviso della corte, pertanto, un’associazione di utenti o consumatori iscritta nello speciale elenco previsto dal codice del consumo oppure munita dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per riconoscere la legittimazione delle associazioni non iscritte, sarebbe certamente abilitata a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità.
La legittimazione in questione si ricava o dal riconoscimento del legislatore derivante dall’iscrizione negli speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza.
Una volta “legittimata”, l’associazione è abilitata a esperire tutte le azioni eventualmente indicate nel disposto legislativo e comunque l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità.