Il Tribunale conferma la sanzione della Commissione europea irrogata a Google

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 novembre 2021 (causa T-612/17) rigetta il ricorso di Google contro la sanzione di € 2,42 miliardi, irrogata nel 2017 dalla Commissione europea al colosso statunitense (principalmente, Google e, in misura minore, la controllante Alphabet) per violazione della disciplina sulla concorrenza. 

 

In discussione sono “suggerimenti” del motore di ricerca, con specifico riferimento alla funzione degli acquisti online (shopping). 

 

Secondo la Commissione, Google aveva attuato un comportamento, mediante specifici algoritmi, volto a favorire i risultati dei propri servizi di comparazione delle offerte — rispetto a quelli dei concorrenti. Questi ultimi non sono visualizzati nella sezione dedicata agli acquisti, ma tra i risultati generali, così perdendo ulteriore rilevanza a fronte dei primi.  

 

Il Tribunale conferma l’assetto provvedimentale, analizzando quattro profili. 

 

Primo, considera anticompetitiva la posizione di favore dei servizi di comparazione di Google rispetto a quelli di terzi. Una sorta di autoreferenzialità, che pregiudica gli effetti concorrenziali; la presenza di più operatori, come comprovato dai dati di traffico rilevati in corso di istruttoria, è minata dalla predominanza della Società statunitense e si traduce in una loro scarsa visibilità. Manca, in altri termini, un risultato equo e imparziale nella classifica e nella visualizzazione dei risultati di ricerca. 

 

Secondo, viene rigettato l’argomento di Google per cui l’esistenza di piattaforme commerciali sarebbe un elemento idoneo a provare l’irrilevanza dei risultati del motore ricerca. Il Tribunale fa proprie le argomentazioni della Commissione e riconosce che tali piattaforme non operano all’interno dello stesso mercato di Google. In aggiunta, la pressione competitiva rispetto alla Società di Mountain View è minima. Le attività svolte, infatti, fanno emergere la rilevanza dei mercati nazionali dei servizi di ricerca in cui opera il colosso; e il Tribunale riconosce la negligenza di quest‘ultimo nel non aver valutato e rispettato la disciplina europea in materia di abuso di posizione dominante. È così venuta meno una compliance di ordine preventivo rispetto alla disciplina antitrust dettata dall’Unione.  

Non è stato ritenuto, invece, che il comportamento sanzionato da Google avesse rilievo generale, ossia tale da incidere sul sistema complessivo della ricerca online. Per il Tribunale, infatti, la strategia adottata è da cirscoscrivere alla sola funzione dello shopping. 

 

Terzo, non sono ritenute sussistenti giustificazioni di ordine obiettivo: in particolare, non vi sono paralleli e opposti effetti pro-competitivi nei servizi di comparazione di Google. Quest’ultima non ne ha dimostrato l’esistenza, pertanto l’argomento non può essere positivamente apprezzato sul piano processuale. 

 

Quarto, l’entità della sanzione viene confermata, senza interventi da parte dell’organo giudiziario. 

 

Alcuni profili della pronuncia meritano di essere evidenziati. 

Innanzitutto, è da notare che il Tribunale riconosce la qualifica di “essential facility” ai servizi di Google, per l’assenza di alternative altrettanto penetranti nel panorama mondiale. È un tema molto dibattuto, soprattutto negli Stati Uniti, nel campo parallelo dei contenuti delle piattaforme e, in particolare, dei social network (secondo il concetto, tipico della disciplina dei media, del common carreer e della relativa responsabilità). 

Si può invece dissentire dalla affermazione – piuttosto velata – circa l’assenza di alternative: altri motori di ricerca, infatti, esistono da tempo, non profilano l’utente come Google e spesso restituiscono risultati migliori o comunque non condizionati dalla pubblicità o da algoritmi predefiniti. E questo è vero nonostante Mountain View sia, ancora oggi, il motore indiscutibilmente più utilizzato (92% del totale a settembre 2021). 

Di interesse, infine, il rilievo accordato dal Tribunale al comportamento dei consumatori: è noto, si legge nella sentenza, che gli utenti guardano ai primi risultati visualizzati. Riconosce, così, la “fretta” che si opera nello scegliere le informazioni online, di fronte alla sconfinata vastità delle stesse. Se ne deduce agevolmente quanto gli algoritmi di posizionamento possano essere di estremo impatto nel mondo reale, favorendo o compromettendo notizie, soggetti e imprese, garantendo loro, o meno, la visibilità sul web. 

 

Con un moto ascensionale, dalla pronuncia emergono tre rilievi di ordine generale: la deterrenza delle sanzioni, la efficacia complessiva della policy europea e il dato temporale. 

 

Sotto il primo profilo, l’entità della sanzione appare elevata in termini assoluti, per l’occhio comune, ma non ci si deve illudere: si tratta di una entità minima rispetto alla capacità economica di Google. Di qui molte voci critiche sulla reale portata delle sanzioni e sulla mancata efficacia deterrente. Potrebbe comunque trattarsi di un primo passo che conduca a sempre maggiori capacità di reazione da parte delle Istituzioni. 

Non è la prima volta che Mountain View incorre in una censura dell’amministrazione europea. La sanzione di € 4,3 miliardi del 2018 sul sistema operativo Android è stata di grande impatto — e si attende la pronuncia sul ricorso presentato dall’azienda, che è stata discussa a fine settembre e dovrebbe arrivare il prossimo anno. Altre azioni sono state intraprese anche da associazioni private, come la NoYB, in merito alla profilazione pubblicitaria “obbligata” dell’utente, qualora si utilizzi il suddetto sistema operativo Android sul proprio cellulare (sistema operativo, lo si ricordi, utilizzato da ben il 70% degli utenti). 

  

Sotto il secondo profilo, ci si deve interrogare sull’approccio europeo alla regolazione e vigilanza delle Big Tech. Passi in avanti sono stati compiuti: dieci anni fa sarebbe stato impensabile arrivare a tanto. È altrettanto vero che proprio nell’ultimo decennio è comparso in modo evidente (i più avveduti ne erano consapevoli dai primi anni Duemila) il dark side dei servizi offerti attraverso i protocolli di Internet e della posizione delle “piattaforme”. È vero che la risposta è intermittente e non sempre forte; tuttavia, è un esempio su scala mondiale, come si evince dal percorso che hanno intrapreso da quest’anno gli Stati Uniti, con la nomina di Tim Wu per trattare simili questioni. L’intera vicenda fa parte della netta strategia di Margrethe Vestager, che da tempo ha stabilito l’obiettivo di conformare lo strapotere dei potentati tecnici all’ordinamento europeo: sia per non danneggiare la concorrenza, sia per difendere i diritti che, a volte con molta fatica, si cercano di affermare all’interno dell’Unione. In occasione della sanzione, del resto, aveva affermato come “[…] Google abused its market dominance as a search engine by promoting its own comparison shopping service in its search results, and demoting those of competitors. What Google has done is illegal under EU antitrust rules”. 

 

Infine, desta attenzione il fattore temporale. La sanzione è di quattro anni fa. Quasi un lustro per arrivare alla prima pronuncia. Probabile il ricorso di Google al Corte di giustizia, che richiederà ulteriore tempo. Potrebbero passare anche sette anni per completare il giudizio. Un lasso temporale molto esteso, all’interno del quale altre pratiche potrebbero emergere, imponendo di provvedere in assenza di un pronunciamento definitivo da parte degli organi giudiziari preposti.

 

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