Il processo amministrativo torna in aula dal 1° agosto 2021

Dal 1° agosto 2021, la magistratura e gli avvocati amministrativisti non si fermano neppure per la pausa estiva. Le misure eccezionali, in materia di giustizia amministrativa, adottate in via di urgenza per fronteggiare la diffusione dell’epidemia Covid-19, che impongono lo svolgimento delle udienze obbligatoriamente a porte chiuse, scadono il 31 luglio 2021. Si torna, quindi, in aula, sebbene lo stato di emergenza sia stato appena prorogato al 31 dicembre 2021. Ma, se il sistema funziona, perché tornare sic et simpliciter al passato invece di dare concreta attuazione al processo amministrativo da remoto?

 

La pandemia da Covid-19 ha costretto il legislatore a adeguare diversi aspetti della disciplina processuale amministrativa al fine di consentire la prosecuzione delle attività giudiziarie, nonostante le restrizioni agli spostamenti ed il necessario distanziamento sociale (ne abbiamo parlato QUI).

Dall’inizio della emergenza sanitaria ad oggi si sono alternate diverse tappe temporali (ne abbiamo parlato QUI)

Se nella prima fase di emergenza gli interventi erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, nella seconda, invece, sono stati adottati strumenti volti a potenziare il processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali.

Si tratta di misure destinate a operare fino al 31 luglio 2021 (ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 44 del 2021), salvo ulteriori proroghe.

Tra gli interventi legislativi maggiormente incisivi vi è stata l’introduzione dell’udienza da remoto e la presentazione di brevi note d’udienza.

Le novità sopra descritte sono nate come misure del tutto eccezionali e transitorie. Tuttavia, tenuto conto che con il nuovo “DL Covid” del 23 luglio 2021, n. 105, in vigore dal 23 luglio 2021, lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato al 31 dicembre 2021, ci si interroga se esse possano semmai divenire modalità ordinarie di svolgimento dei processi davanti a TAR e Consiglio di Stato.

Sebbene la disciplina delle note d’udienza, così come quella della richiesta di una discussione da remoto, presentino alcuni dubbi applicativi, l’attuale terza fase del nuovo ciclo di vita del processo amministrativo telematico ben potrebbe divenire occasione di miglioramento nel breve periodo delle funzionalità di tali strumenti “eccezionali”, nonché opportunità di ripensamento del sistema che si trova necessariamente a dover bilanciare il principio di effettività della tutela con la tutela della salute.

In considerazione della imminente cessazione (31 luglio 2021) dello speciale regime processuale rimasto in vigore durante le fasi più acute dell’emergenza pandemica e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e, per le udienze pubbliche al termine del periodo feriale, del pubblico nelle aule di udienza, sorge la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle stesse udienze, camerali e pubbliche, che siano compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla vigente situazione sanitaria e dalla necessità che un eccessivo affollamento nelle aule di udienza possa generare il riacutizzarsi della epidemia da Covid-19.

In questa ottica, lo scorso 20 luglio, è stato pubblicato il Protocollo di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, che fa seguito ai precedenti Protocolli sottoscritti nel periodo di emergenza Covid-19, e, nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa.

Il Protocollo si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell’ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di buon senso, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio la ripresa delle udienze “in presenza”, a decorrere dal 1° agosto 2021, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana al termine della fase emergenziale.

Nelle due fasi passate di lockdown la giustizia amministrativa non si è mai fermata, mantenendo il ritmo di un giorno per l’esito dei ricorsi cautelari, e meno di un mese per la sentenza di merito.

Sarebbe, pertanto, ottimale cogliere, ora, l’occasione di riflettere su alcuni aspetti dell’attuale normativa processuale emergenziale che potrebbero essere sfruttati per aggiornare la disciplina “ordinaria” cogliendo i risvolti positivi dati dalla situazione transitoria, in vista di uno snellimento delle procedure di udienza, all’insegna della semplificazione e della celerità.

Ci si immagina l’introduzione di un sistema misto (o “mediato”), tramite un uso a regime sia delle udienze da remoto che degli atti congiunti di parte, pur mantenendo comunque le udienze in presenza, così da cogliere le opportunità migliorative introdotte dalla tecnologia (come auspicato anche dal Pres. Patroni Griffi nella sua “Relazione sull’attività della Giustizia Amministrativa” del 2 febbraio 2021), senza intaccare il potere (ed il diritto) delle parti di partecipare fisicamente all’udienza.

A tale sistema misto, si potrebbe accompagnare anche l’ultrattività della disciplina che permette alle parti di depositare note congiunte per “mandare la causa in decisione” allo stato degli atti fino alle ore 12 del giorno prima dell’udienza, ad ulteriore semplificazione della fase preliminare e a beneficio del Collegio.

Con la fine della pandemia e lo sviluppo dell’informatica, che è uno degli obiettivi principali del PNRR, si dovrebbe poter continuare ad utilizzare le piattaforme digitali con un ricorso massiccio alle udienze da remoto, che sono ben in grado di garantire il pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, unito alla rapidità dei tempi della definizione del contenzioso.

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