La cooperazione giudiziaria transfrontaliera subirà, grazie al Regolamento (UE) 2023/2844, una trasformazione digitale, orientata a una maggiore efficienza e accessibilità, di modo che anche l’accesso alla giustizia possa adeguarsi ai moderni sviluppi dell’era digitale. Addio forma cartacea: si inaugura un nuovo capitolo caratterizzato da comunicazioni digitali. Sarà, inoltre, possibile partecipare alle udienze attraverso la videoconferenza, offrendo un’innovativa flessibilità e accessibilità. La trasformazione abbraccia anche gli atti digitali, di cui si afferma la piena valenza giuridica.
Una giustizia all’avanguardia, in cui l’accessibilità e l’efficienza sono alla portata di un clic.
Il 27 dicembre 2023 segna un momento significativo per il sistema giudiziario europeo, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE del Regolamento (UE) 2023/2844 in tema di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e di accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero (“Regolamento”).
Il Regolamento, che entrerà in vigore a maggio 2025, ha come obiettivo principale la garanzia di un diritto a una tutela effettiva. Tale finalità viene espressamente citata dalla stessa proposta di Regolamento, quale aspetto del diritto a un giudice imparziale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, considerato che l’imparzialità ha una funzione servente rispetto all’equità, con conseguenti vantaggi in termini di fiducia nel sistema giudiziario. Il diritto a una tutela effettiva, difatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dello stato di diritto, e assume un’importanza ancora maggiore in un contesto sempre più interconnesso come quello europeo. Le istituzioni comunitarie prendono atto della diversità sostanziale che sussiste tra il riconoscimento di un formale diritto di accesso alle autorità giudiziarie e l’accesso effettivo alla giustizia. Un effettivo accesso alla giustizia, infatti, richiede l’adozione di misure concrete per rimuovere gli ostacoli che spesso si frappongono tra il cittadino e la sua tutela in sede giurisdizionale, primi tra tutti la complessità procedurale, i ritardi nei tempi di trattazione delle cause, nonché i costi dei procedimenti.
A tal fine, il Regolamento introduce una serie di innovazioni in chiave digitale volte a superare le barriere che limitano l’accesso effettivo alla giustizia, con conseguenti vantaggi in termini di celerità, efficienza e, dunque, effettività della tutela giurisdizionale. Sono in particolare, introdotte previsioni volte a garantire una comunicazione più sicura, efficiente ed affidabile tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti, a ridurre gli oneri amministrativi e a garantire la resilienza del sistema da situazioni di emergenza o forza maggiore, traendo insegnamento da quanto avvenuto durante la pandemia di COVID-19.
In base all’art. 3, ad esempio, la comunicazione digitale tra le autorità competenti è indicata come modalità ordinaria e obbligatoria di comunicazione, salvo alcune specifiche eccezioni. Si assiste, pertanto, ad un’inversione del rapporto regola-eccezione tra la comunicazione cartacea e la comunicazione digitale, in un’ottica efficientistica.
Il successivo art. 4, prevede, invece, l’istituzione di un punto di accesso elettronico europeo nel portale sulla giustizia elettronica (European e-Justice Portal) che consentirà alle persone fisiche e giuridiche di comunicare con le autorità giudiziarie e le autorità competenti in tutti i casi indicati nel Regolamento. In tal modo, si incrementerà l’accessibilità del sistema giudiziario, riducendo la complessità delle comunicazioni, e si consentirà una comunicazione più celere, con conseguente riduzione dei tempi processuali.
In attuazione degli artt. 5 e 6, sarà possibile partecipare alle udienze, sia civili che penali, mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione, su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante, laddove si trovino in un altro Stato membro.
Infine, agli artt. 8, 9 e 10, il Regolamento assicura la validità e l’accettazione delle firme e dei sigilli elettronici nella comunicazione elettronica nel contesto della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, stabilendo che i documenti trasmessi con comunicazione elettronica mantengono pieni effetti giuridici e che la relativa forma elettronica non può rappresentare ragione sufficiente per dichiararli inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere.
Le novità sopra brevemente esposte danno sostanza al diritto a un accesso effettivo alla giustizia, in quanto consentono, grazie a una notevole semplificazione, una gestione più efficiente e rapida del processo e una più ampia accessibilità. Permangono, tuttavia, alcune criticità operative. Si pensi ai rischi in tema di sicurezza informatica e protezione dei dati nella comunicazione elettronica, e al problema del di garantire un accesso equo e universale alle tecnologie digitali, specialmente per categorie meno digitalizzate. La concreta riuscita del Regolamento, infine, è strettamente legata agli adeguamenti infrastrutturali e ai futuri investimenti che in concreto saranno posti in essere.
Si può in ultimo osservare, che, sebbene l’Italia (al pari di altri Paesi, come l’Austria o la Finlandia) abbia già adottato molte delle misure prescritte dal Regolamento (ad esempio la possibilità di pagare le spese del giudizio o il deposito degli atti in via telematica) la disciplina europea si è resa necessaria per colmare il gap esistenti in altri paesi assicurando così un’uniformità di attuazione al principio dell’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale su tutto il territorio dell’Unione, soprattutto alla luce di un contesto europeo sempre più interconnesso, in cui le controversie attraversano facilmente i confini nazionali. In quest’ottica. un approccio collaborativo tra le autorità giurisdizionali, le istituzioni europee e gli altri attori interessati sarà essenziale per garantire il successo di tale importante iniziativa.
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