Semplificare vuol dire velocizzare, alleggerire, snellire. Semplificare la PA, quindi, sottintende la voglia e la necessità di ridurre i passaggi burocratici di un procedimento amministrativo, di abbreviarne le tempistiche di lavorazione, di aumentare la fruibilità e l’efficacia di uno strumento giuridico connesso ad una funzione. Il recente decreto legge 76/2020, meglio noto come Decreto Semplificazioni e già convertito con legge 120/2020, contiene alcune interessanti modifiche normative apparentemente in grado di centrare l’obiettivo della semplificazione, in particolare introducendo la tecnologia blockchain come base tecnologica da cui derivare un miglioramento del la comunicazione tra pubblica amministrazione e utenza.
Con buona pace dei numerosi proclami di riduzione del contenzioso che a cadenza regolare provengono dalla politica, i tribunali italiani, ma anche e sopratutto quella giustizia di prossimità rappresentata dal giudice di pace, si ritrovano da lungo tempo letteralmente sommersi da migliaia di procedimenti giurisdizionali di ridotto valore avviati allo scopo di contestare multe stradali o cartelle esattoriali magari vecchie di anni (a titolo di esempio, e pur nella difficoltà di reperire dati aggiornati, si consideri che nel solo periodo 2009 – 2012 si contano più di 2 milioni di ricorsi OSA – opposizione a sanzione amministrativa incardinati presso i giudici di pace italiani).
Una cospicua parte dei motivi di ricorso o, comunque, di opposizione che ne sono alla base riguardano un problema di notifica: notifiche non perfezionate perché il destinatario ha cambiato indirizzo, perché il postino neoassunto in zona o il messo comunale non conoscevano l’esatta collocazione delle cassette postali di un dato civico stradale, perché manca la comunicazione cartacea di avvenuta consegna. La fase della notificazione di un atto proveniente da una qualsiasi pubblica amministrazione e destinato all’utenza è quindi, con tutta evidenza, una fase cruciale dell’azione amministrativa: se non c’è prova della avvenuta conoscenza o quantomeno della conoscibilità dell’invio, quell’atto maldestramente notificato è come se non fosse mai stato inviato, travolgendo con sé il contenuto della comunicazione sottesa. E’ così che moltissime sanzioni stradali e altrettante cartelle esattoriali vengono annullate ogni anno dai giudici chiamati a valutarne la legittimità, generando però costi vivi e mancati introiti che certamente danneggiano le casse pubbliche, a qualsiasi livello territoriale.
L’iniziativa del Decreto Semplificazioni appare, quindi, senz’altro lodevole: mettere in pratica, effettivamente, un sistema di comunicazione digitale tra PA e cittadini, organizzato su basi tecniche solide e gestito da un soggetto qualificato, prevedendo all’art. 26 che “Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. (…). Eventualmente anche con l’applicazione di «tecnologie basate su registri distribuiti» (…), il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione”.
C’è da dire, però, che già a fine dicembre 2019 la Legge Finanziaria n. 160/2019 aveva provato a mettere mano al problema, preventivando 2 milioni di euro di spesa e stabilendo che “Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri (…) sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche”, ma poi la fase Covid ne ha in qualche modo bloccato l’immediata implementazione.
Nel frattempo, tra l’altro, c’è stato anche l’avvicendamento tra alcuni degli attori coinvolti in questo processo di innovazione, con Poste Italiane – erogatore del servizio universale di invio postale – che ha sostituito SOGEI come futuro gestore designato della piattaforma di notificazione digitale.
Due, però, sono le perplessità che sorgono sul testo del d.l. Semplificazioni: una prima, nel momento in cui facoltizza, ma non obbliga, le amministrazioni a rendere disponibili sulla piattaforma digitale i propri atti destinati alla notificazione, e una seconda, quando ammette il ricorso alla blockchain ma non lo stabilizza come architettura di riferimento.
In questo modo, il rischio che si corre è quello, solito, di frenare l’innovazione per la pigrizia di rivoluzionare un assetto sicuramente consolidato ma evidentemente inefficiente, quale è quello delle notifiche postali o a mezzo di messo comunale, così come di relegare l’utilizzo di una tecnologia dalle enormi potenzialità in termini di sicurezza certificativa e dai costi scalari vantaggiosi – quale è la blockchain – a esercizio di stile di pochi virtuosi progetti settoriali o locali.
Senza di certo voler ambire ad una blockchain di Stato (sul punto, si veda l’esperienza cinese), in entrambi i casi, purtroppo, sembra ancora una volta verificarsi quella dinamica di timidezza normativa che impedisce al nostro Paese di compiere un concreto passo in avanti verso la semplificazione.
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