È necessario che la “formula tecnica” sia tradotta in regola giuridica, così da renderla leggibile e comprensibile per i cittadini e per il giudice. Deve, inoltre, essere assicurato il sindacato della regola algoritmica, che si pone come declinazione diretta del diritto di difesa del privato interessato, cui non può essere preclusa la conoscenza delle modalità, a fortiori se automatizzate, attraverso le quali matura il provvedimento.
L’Autore fornisce una ricostruzione dell’applicazione dell’intelligenza artificiale all’esercizio della funzione amministrativa. Si offre, così, una disamina delle complessità che riguardano la “decisione robotica”, alla luce di una giurisprudenza sempre più attenta all’utilizzo dei big data da parte dell’amministrazione.
Esaminati i molteplici ambiti applicativi dell’analisi predittiva (sicurezza, sanità, programmazione economica, contratti pubblici, università, urbanistica, gestione dei servizi pubblici, previdenza sociale, pubblica incolumità, controlli), l’Autore si sofferma sui vantaggi derivanti dall’adozione della ‘decisione robotica’, rinvenendoli nella economicità, celerità, semplificazione ed oggettività decisionale, quest’ultima da intendersi quale riflesso di un’imparzialità implementata.
Per l’Autore, tuttavia, molteplici sono le criticità derivanti da un indiscriminato utilizzo dei big data. In particolare, viene analizzato il rischio della lesione della riservatezza, considerando che, se non si acquisisse il consenso dell’interessato (come avviene, ad esempio, a Singapore), la quantità di dati a disposizione dell’amministrazione sarebbe massima e, quindi, maggiore sarebbe la capacità predittiva.
Viceversa, laddove fosse necessario richiedere il consenso della parte, gli esiti sarebbero, al riguardo, decisamente ridimensionati. Di qui, la necessità di un bilanciamento, soprattutto, a fronte di quanto contemplato dal Regolamento 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), che intende rafforzare la protezione dell’utente rispetto, altresì, ai nuovi poteri (privati) che operano nella società algoritmica.
Un’ulteriore criticità, secondo l’Autore, è costituita dalla “opacità della decisione robotica”, sussistendo il rischio non solo di non consentire, a chi deve sindacarne la legittimità, di ricostruirne l’iter logico, quanto di violare il principio di trasparenza.
È, quindi, necessario che la “formula tecnica” (che in sostanza rappresenta l’algoritmo) sia quanto più possibile tradotta in regola giuridica, così da renderla leggibile e comprensibile per i cittadini e per il giudice.
Viene, quindi, rimarcata, l’esigenza del pieno sindacato della regola algoritmica, che si pone, del resto, come declinazione diretta del diritto di difesa del privato interessato, cui non può essere preclusa la conoscenza delle modalità, a fortiori se automatizzate, attraverso le quali matura il provvedimento.
L’Autore, infine, si sofferma sulla necessità di potenziare l’amministrazione, ritenendo che l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla decisione amministrativa richieda notevoli investimenti, in specie di personale, decisamente necessari per favorire un corretto uso della decisione robotica e, più in generale, una compiuta realizzazione del government by data.
Si profila, così, una nuova sfida, colma di rischi che possono, però, tradursi in opportunità se la Techne, armonizzandosi con il Nomos, non smarrirà la sua natura servente, quindi, non già sostituendo, bensì aiutando la decisione umana.
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