La crisi costituisce un’irripetibile occasione per accelerare il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, le disposizioni del Decreto Legge n. 34/2020 dedicate all’introduzione di tecnologie informatiche e servizi on line nell’amministrazione sono poche, settoriali e per lo più meramente manutentive. Un’occasione persa?
La crisi pandemiologica da Covid–19 e le restrittive misure di contenimento predisposte dal governo e dalle regioni per contrastare la diffusione del virus hanno reso evidente, da un lato, la necessità di una maggiore digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, che devono garantire l’erogazione di servizi on line, da un altro lato, l’esistenza di tecnologie che consentono, anche nell’ambito delle organizzazioni pubbliche, di ricorrere in modo massivo allo smart working.
Esemplificativa, tra le molte esperienze di questi giorni, è quella del Comune di Milano. In poche settimane i procedimenti dello sportello dell’edilizia sono stati interamente digitalizzati, consentendo la presentazione online delle pratiche e lo svolgimento dei procedimenti a distanza, attraverso riunioni da remoto degli uffici interessati e la condivisione telematica dei documenti.
Nello stesso periodo il Comune di Milano ha attivato il lavoro agile per oltre 7.000 dipendenti su 14.556 (di cui circa 3.000 vigili e 2.000 educatori che, in virtù delle specifiche funzioni esercitate, hanno continuato a lavorare secondo le modalità ordinarie).
La crisi rappresenta, dunque, anche una unica opportunità d’innovazione: le esigenze straordinarie consentono di superare gli schemi tradizionali facendo emergere necessità nuove e modelli alternativi; i poteri speciali e le deroghe normative permettono di modificare in maniera strutturale l’organizzazione, in tempi brevi e con meno resistenze ambientali.
Conseguentemente l’emergenza pandemiologica da Covid-19 e, in particolare, la ricostruzione del tessuto economico e sociale costituiscono anche un’irripetibile opportunità per accelerare il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il Decreto Rilancio ha, tuttavia, dedicato poche disposizioni alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Con l’art. 7 il Ministero della Salute è stato autorizzato a sviluppare metodologie predittive e a trattare dati personali relativi alla salute e ai redditi dei cittadini (e del loro nucleo familiare) al fine di valutare l’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Con tale disposizione, dunque, il Governo, oltre a riconoscere la necessità del trattamento dei dati personali per motivi di interesse pubblico, ex art. 2 sexies del Codice privacy, ha legittimato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per prevedere le esigenze sanitarie future e conseguentemente programmare la spesa.
È, tuttavia, rimesso a un successivo decreto del Ministro della Salute, da adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle categorie di dati personali oggetto del trattamento, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati, i tempi di conservazione e le misure di tutela dei diritti degli interessati.
Sono introdotte poi (art. 11) misure finalizzate al potenziamento e all’accelerazione del fascicolo sanitario elettronico (anche FSE), con il quale sono raccolti dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici, e dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (anche INI), nell’ambito della quale sono scambiati i predetti dati.
Sono introdotte misure di semplificazione e accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del sistema tessera sanitaria. Tali informazioni sono messe a disposizione dell’Anagrafe della Popolazione Residente, dell’Istat e dei Comuni. È previsto che la tipologia di dati e le modalità tecniche di trasmissione debbano essere definite con uno o più decreti del Ministro dell’Economica e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Interno, previo parere del Garante per la protezione della privacy.
I predetti interventi si pongono in linea di continuità con le politiche di digitalizzazione del settore sanitario che risulta l’unico ambito nel quale l’offerta di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni italiane è al di sopra della media europea (ottava nell’Ue secondo l’indice digitale dell’economia e della società – Desi 2019).
All’art. 148 sono introdotte alcune modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, l’algoritmo innovativo che dal 2019 controlla l’affidabilità delle dichiarazioni dei redditi di ciascun contribuente attribuendo un voto da uno a dieci e che ha consentito, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel breve periodo di attivazione un incasso superiore ai 2,1 miliardi di euro. In particolare, è affidato alla Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. (società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia) di stabilire nuove metodologie basate su analisi ed elaborazioni, anche attraverso l interconnessione e la pseudonimizzazione, di banche dell’amministrazione finanziaria, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale di Statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.
L’articolo 239 istituisce un fondo di cinquanta milioni per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, finalizzato a supportare le spese per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, alla implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, all’accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti, a colmare il digital divide attraverso interventi a favore della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.
La disposizione affida l’individuazione degli interventi beneficiari dei finanziamenti a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica, senza tuttavia prevedere, né i soggetti autorizzati a richiedere le risorse del fondo, né le modalità di accesso, né i criteri per l’individuazione dei progetti, né il procedimento di valutazione delle proposte. Il finanziamento sembra rimesso, dunque, a una valutazione libera del Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Sono introdotte poi (al capo XII) una serie di misure sperimentali e temporanee volte a garantire lo svolgimento di concorsi pubblici ed esami di abilitazione anche a fronte delle disposizioni in materia di distanziamento e divieto di assembramenti. In particolare, è prevista la possibilità, anche per le procedure già bandite o in corso di esecuzione, di effettuare le prove in modalità decentrata e soprattutto l’utilizzo “massiccio” di strumenti digitali in tutte le fasi delle procedure: dalla modalità di presentazione della domanda di partecipazione, alle comunicazioni, allo svolgimento delle prove (anche in videoconferenza), ai lavori della commissione esaminatrice.
All’art. 263 è stabilito che fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro rivedendo le articolazioni giornaliero e settimanale e prevedendo interlocuzione con l’utenza secondo modalità di comunicazione informatiche e non in presenza. La disposizione autorizza altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ulteriori misure di rimodulazione del lavoro agile.
In ultimo, all’articolo 264 dedicato alla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza Covid-19 è previsto il superamento della fase di sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, volta a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche. Con la richiamata norma la gestione della predetta piattaforma originariamente affidata al Commissario Straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla breve disamina delle disposizioni del Decreto Rilancio richiamate appare evidente l’assenza di un piano unitario di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
La maggior parte delle misure (ad esempio quelle relative al FSE, all’INI, alla Tessera Sanitaria, all’ISA) si limitano a modificare o aggiornare servizi digitali già esistenti, nell’ambito di quella che potremmo definire una manutenzione evolutiva ordinaria dei sistemi.
Ulteriori misure (si pensi alle previsioni relative ai concorsi pubblici) sono finalizzate, invece, esclusivamente a gestire la situazione di crisi, senza prevedere una trasformazione telematica delle procedure, né una fase di sperimentazione di nuovi modelli.
Le previsioni relative al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, all’organizzazione dei propri dipendenti attraverso forme di lavoro agile e all’erogazione dei servizi secondo modalità di comunicazione informatiche risultano generiche e indeterminate. Appaiono mere norme programmatiche, che debbono essere riempite di contenuti attraverso la successiva adozione di atti attuativi.
In controtendenza rispetto al tentativo di garantire un coordinamento unitario all’Agid delle diverse politiche di innovazione risulta poi il trasferimento della gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati dal Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Piuttosto che trasferire la gestione delle piattaforme dati, risulta necessario introdurre urgentemente misure volte a garantire l’interoperabilità tra le molte (forse troppe) banche dati pubbliche gestite da autorità diverse per finalità differenti.
In tale prospettiva, l’unico strumento d’innovazione telematica e digitale di nuova introduzione è rappresentato dall’utilizzo di metodologie predittive, sistemi di c.d. intelligenza artificiale forte, nell’ambito della programmazione delle esigenze e delle spese sanitarie. Utilizzo che tuttavia è subordinato alla previa adozione di un decreto attuativo.
Troppo poco perché il rilancio possa essere considerato digitale.
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