La pandemia da Covid-19 ha influito inevitabilmente sulla modalità con cui la tutela giurisdizionale va assicurata e anche il processo amministrativo ha vissuto l’alternanza di diverse fasi. Con il decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 è stata introdotta la possibilità di discutere oralmente la causa da remoto, con rilevanti e diverse implicazioni. Gli interessi coinvolti oscillano tra la necessità di accelerare il processo di digitalizzazione e la difesa della privacy, al fine di garantire la tutela giurisdizionale di imprese e cittadini, nonché della salute.
Il trattamento riservato al processo amministrativo duranrte l’emergenza Covid-19, giustificato dall’esigenza di assicurare il sindacato giurisdizionale sugli atti dei pubblici poteri e di evitare un accumulo di cause, è stato del tutto peculiare. Il rispetto dei principi di effettività della tutela e di ragionevole durata dei processi si sono dovute confrontare, come ha ricordato lo stesso Presidente Patroni Griffi, con la salvaguardia del diritto di difesa e la tutela del contraddittorio.
Si sono alternate, quindi, diverse tappe temporali e conseguenti disposizioni in materia di «processo amministrativo dell’emergenza» (si veda C. Ramotti, Il processo amministrativo dell’emergenza Covid-19).
In una prima fase, si è prevista la sospensione di tutti i termini processuali, ad esclusione del procedimento cautelare, dall’ 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Nella seconda fase, vi è stata la sospensione dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 (inclusi) solo dei termini per la notificazione dei ricorsi (da intendere come tutti gli atti con cui si possono introdurre nuove domande), ad esclusione delle istanze cautelari.
Successivamente, è stato previsto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate dall’8 marzo 2020 al 5 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, sono passate in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, attribuendo alle parti la facoltà di presentare brevi note.
Da ultimo, il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha mitigato il contraddittorio cartolare con l’introduzione della facoltà di discussione orale da remoto. Dal 30 maggio al 31 luglio 2020, infatti, si è potuta richiedere la discussione orale congiuntamente da tutte le parti, ovvero su accoglimento del presidente del collegio rispetto alla domanda di una parte o d’ufficio dallo stesso.
Ha fatto seguito a tale ultima fase il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020, n. 134, contenente le «Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti». Nel decreto si è previsto che per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio con la partecipazione dei soli magistrati per deliberare, si sarebbe provveduto con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma in uso presso la Giustizia Amministrativa, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference, come specificato negli Allegati 1 e 2 al decreto.
In tutti i casi di discussione da remoto, invece, la segreteria avrebbe dovuto comunicare agli avvocati, con modalità idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione e agli indirizzi Pec, almeno un giorno libero prima della trattazione, l’avviso del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza. Nella stessa comunicazione avrebbero poi dovuto essere inseriti: il link ipertestuale per la partecipazione all’udienza, nonché l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite tale link e la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
I difensori o le parti avrebbero, inoltre, dovuto garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suo software alle più recenti versioni e l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. Al contempo, il presidente del collegio avrebbe dovuto verificare la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dare atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro volontà di dar corso all’udienza da remoto (anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali). All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, inoltre, i difensori delle parti avrebbero dovuto fare una dichiarazione che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non sarebbe stato visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla camera di consiglio. Si è fatto divieto, inoltre, di registrare le udienze.
A ciò hanno fatto seguito, il 25 maggio scorso, le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato, nonché la sigla di un protocollo d’intesa tra la Giustizia Amministrativa e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti.
L’emergenza, quindi, ha determinato una modifica radicale e repentina del modo di pensare l’udienza amministrativa. E, nonostante il processo amministrativo telematico fosse già stato in parte attuato, ciò ha comportato moltissime implicazioni su diversi fronti, quali, in prima battuta, la necessità di digitalizzare anche i processi giurisdizionali e di tutelare contemporaneamente la privacy dei presenti.
Nonostante le difficoltà connesse alla convivenza con il nuovo assetto digitale del processo amministrativo, il 12 ottobre scorso è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri una lettera sottoscritta da tutte le associazioni che rappresentano la magistratura amministrativa, per richiedere interventi urgenti per garantire l’efficiente e regolare svolgimento delle udienze. È stato domandato, per la tutela della salute di tutti – magistrati, avvocati, personale amministrativo – e fino al superamento dell’emergenza, di poter svolgere le udienze integralmente da remoto o con sistema misto (da remoto per singoli magistrati o avvocati impossibilitati a raggiungere la sede dell’udienza).
Le istanze volte alla digitalizzazione, vissute in un primo momento con forti perplessità e difficoltà dei soggetti coinvolti, consentono in questo caso di tutelare un altro interesse, che invero ha tendenzialmente sempre prevalso nel bilanciamento con gli altri diritti per tutto il corso della pandemia in atto: la salute.
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