Parte fondamentale e nucleo costituzionale dei Trattati europei. Sulla legittimità del nuovo costituzionalismo della CGUE

di Jürgen Bast, Armin von Bogdandy

Dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte di giustizia europea (Cgue) ha approfondito l’interpretazione in senso costituzionale dei Trattati. In numerose decisioni, ha sviluppato una nuova concezione assiologica della Costituzione, che integra, o addirittura supera, la consolidata concezione funzionalista (effet utile). Il nuovo costituzionalismo nella giurisprudenza della Cgue si ritrova inizialmente in un filone giurisprudenziale che rafforza l’autonomia del diritto dell’Unione rispetto alla sfera di azione dei trattati internazionali. In un’ulteriore fase di sviluppo, la Cgue fa valere la sostanza costituzionale dei Trattati contro le pratiche autoritarie di diversi Stati membri. Ne è un esempio molto evidente la decisione plenaria del 16 febbraio 2022 sul cosiddetto meccanismo europeo sullo Stato di diritto. Voci autorevoli in dottrina vedono in questa giurisprudenza un problematico attivismo giudiziario. Secondo questa visione critica, che è alimentata principalmente dalla preoccupazione per l’autonomia degli Stati membri, la «giurisprudenza dei valori» della Cgue difetterebbe di legittimità funzionale e di un inquadramento metodologico razionale. Al contrario, dimostreremo che questo sviluppo è supportato dall’intenzione degli autori del Trattato, quale ha trovato espressione nella sua riorganizzazione per mezzo del Trattato di Lisbona. Nel 2009, questo Trattato ha operato un consolidamento del diritto primario dell’Unione, precedentemente eterogeneo, nell’ambito del diritto costituzionale (art. 1, par. 3, Tue), lo ha dotato di disposizioni fondamentali (artt. da 1 a 19 Tue) e lo ha provvisto di un nucleo costituzionale (artt. 1, 2 e 3, par. 1, Tue). Ciò suggerisce, forse addirittura richiede, un’interpretazione orientata ai principi nel senso di un primato sostanziale di alcune disposizioni sulle altre.