La finalità del controllo preventivo di legittimità è da rinvenirsi nella sua stessa nozione, trattandosi, infatti, di funzione volta a verificare la conformità o la difformità dell’atto all’ordinamento, prima che l’atto stesso sortisca efficacia. Ciò dovrebbe implicare l’esercizio di un’attività affatto repressiva e, men che meno, interferente o condizionante l’agire altrui, che, quindi, non si contrappone all’organo politico, nel segno di un agire non preclusivo ma di soccorso per nulla volto a negare od ostacolare il potere dell’amministrazione, pena violare il senso stesso della democrazia, che trova la sua prima causa nella relazione di fiducia che lega il Parlamento al Governo. L’obiettivo perseguito dal controllo, pertanto, non può essere ridotto ad assicurare la mera conformità formale dell’atto alla regola, esso dovendo, invece, operare per garantire l’osservanza altresì di quegli interessi e di quei valori che il controllante ha, istituzionalmente, il dovere di tutelare. Tale funzione, pertanto, non deve trasformare chi controlla in un tutore e, men che meno, in un co-gestore dell’agire amministrativo, se si intende preservare il corretto rapporto che intercorre tra chi deve amministrare e chi deve riscontrare, così da non turbare l’equilibrio tra poteri pubblici e la stabilità dell’ordinamento.
I controlli preventivi di legittimità e le questioni irrisolte
di Edoardo Giardino