Fino al 2011, il diritto alla cura transfrontaliera era disciplinato dal regolamento CE n. 883/2004: esso, però, comportava problemi sul piano applicativo e su quello interpretativo. Per tali motivi, il legislatore europeo ha adottato la direttiva 24/2011/UE, da cui poi ha preso le mosse il decreto legislativo italiano di attuazione del 4 marzo 2014, n. 38. Le norme del decreto sembrano garantire il diritto alla salute, perché stabiliscono che non esiste l’obbligo di ottenere una autorizzazione da parte dell’amministrazione, prima di poter espatriare al fine di ottenere le cure all’estero. Esse, però, al contempo, svantaggiano i meno abbienti, perché approntano un sistema di assistenza indiretta e precisano che gli amministrati possono ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nei limiti dei costi che la prestazione avrebbe avuto se fosse stata eseguita nel territorio di provenienza. Inoltre, quando introducono la eccezionale necessità di una previa autorizzazione, attribuiscono alla pubblica amministrazione un potere fortemente discrezionale. Infine, non chiariscono alcuni aspetti relativi ai procedimenti amministrativi da attivare per ottenere il rimborso e non regolano in modo adeguato i rapporti con il regolamento CE n. 883/2004. Esiste davvero un diritto alle cure oltre lo Stato?
Assistenza sanitaria transfrontaliera in Italia e rimborso delle spese sostenute
di Nicola Posteraro
Abstract