La grave crisi sanitaria che sta investendo drammaticamente gli Stati europei e che rischia di cagionare danni economici di lungo periodo nell’intera UE spinge la Commissione europea a emanare una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato.
L’economia del vecchio continente sta attualmente affrontando uno shock di proporzioni inedite, che coinvolge sia l’offerta che la domanda di beni e servizi, anche alla luce dei notevoli impatti sulla catena produttiva globale e dell’incertezza sui tempi di superamento di questa fase emergenziale.
Le misure adottate dai governi degli Stati membri dell’Unione per prevenire il propagarsi del contagio incidono, a loro volta, sul corretto funzionamento dell’economia reale, con impatti in settori cruciali per la produzione di ricchezza.
A cascata, le istituzioni finanziarie risentono su scala globale dell’emergenza sanitaria, in ragione dell’elevata volatilità registrata sui mercati finanziari, della tensione nel comparto creditizio e della ridotta propensione agli investimenti e al consumo da parte dei diversi attori economici.
Al fine di ridurre i rischi per l’intero sistema economico, la nuova comunicazione della Commissione propone un’interpretazione innovativa del complesso quadro normativo riguardante gli aiuti di Stato, avendo particolare riguardo al settore bancario. Per quest’ultimo, la comunicazione chiarisce in generale che:
- gli aiuti forniti alle imprese tramite forme di incentivazione al credito da parte degli intermediari bancari e finanziari non saranno qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario alle imprese bancarie nell’ambito della disciplina europea sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, né formeranno oggetto di indagine nell’ambito delle previsioni sugli aiuti di Stato applicabili ai medesimi operatori;
- le misure adottate dagli Stati membri con l’obiettivo di ricapitalizzare gli intermediari, ovvero di sostenerne la capacità di reperire liquidità sul mercato e garantirne gli asset in ragione degli impatti della pandemia globale non potranno condurre le autorità a ritenere che l’intermediario sia in dissesto o a rischio di dissesto secondo le previsioni in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Con riguardo all’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. b), del Tfeu – che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno quegli aiuti adottati per far fronte a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – la comunicazione chiarisce che un aiuto risulterà giustificato e sarà ritenuto compatibile con la previsione appena richiamata laddove sia adottato, per un periodo limitato, “to remedy the liquidity shortage faced by undertakings and ensure that the disruptions caused by the Covid-19 outbreak do not undermine their viability, especially for SMEs“.
La comunicazione chiarisce quindi le specifiche caratteristiche che gli aiuti devono presentare per essere giudicati compatibili alla luce di tale principio generale. Vengono stabiliti, ad esempio, limiti di ammontare in misura pari a 800.000 euro per la maggior parte dei settori economici e per singola impresa, un termine per la concessione al 31 dicembre 2020 e regole più dettagliate con riguardo all’offerta di facilitazioni creditizie.
La comunicazione è applicabile in via immediata dal 19 marzo 2020, riguarda anche gli aiuti non ancora notificati dagli Stati membri e concessi dopo il 1° febbraio dell’anno in corso, e non sarà applicata successivamente al 31 dicembre 2020.