Punti di vista: il Regolamento europeo sui mercati delle cripto attività (MiCAR)

Mentre negli Stati Uniti si decide la creazione di riserve in Bitcoin (e non solo) e si discute sull’introduzione di una legge sui digital asset (ne abbiamo parlato qui) in Europa è diventato da pochi mesi pienamente applicabile il Regolamento MiCAR sui mercati delle cripto attività, contenente una ricca disciplina delle attività e dei servizi che hanno ad oggetto le crypto, come la loro offerta al pubblico, la negoziazione, la consulenza, nonché tutti i servizi connessi.

Si gettano, almeno nelle intenzioni, le basi per la creazione di un “ecosistema favorevole” allo sviluppo del mercato e allo stesso tempo volto a tutelare gli investitori e gli stessi operatori. Questo punto di vista dell’Osservatorio sarà incentrato sull’analisi di un particolare aspetto di tale ecosistema, vale a dire l’architettura di vigilanza designata dal MiCAR e, quindi, i nuovi (?) poteri che le Autorità di Vigilanza, nazionali ed europee, sono chiamate ad esercitare. A tale post introduttivo seguiranno tre interventi dedicati rispettivamente ai poteri della Consob, della Banca d’Italia e dell’ESMA, in cui gli Autori, partendo dall’analisi del dato normativo e degli interventi già adottati in materia dalle Authorities, tramite l’identificazione degli interessi di volta in volta tutelati, tenteranno di definire quello che potrebbe essere l’approccio di vigilanza che caratterizzerà questo settore.

Un avvertimento: le conclusioni potranno solo essere provvisorie; la continua evoluzione della materia impone infatti cautela, considerando che già a breve distanza dall’entrata in vigore della nuova normativa si è parlato dell’opportunità di un accentramento della vigilanza in capo all’ESMA.

 

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività – c.d. MiCAR (Markets in Crypto-Asset Regulation), le cui disposizioni sono applicabili a partire dal 30 dicembre 2024, con l’eccezione di quelle contenute nei Titoli III e IV, la cui applicazione è già partita il 30 giugno.

MiCAR, insieme al Regolamento DORA e al Regolamento DLT Pilot, fa parte del c.d. European Digital Finance Package della Commissione europea, presentato a settembre 2020 con lo scopo di incoraggiare l’utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie nel settore finanziario, allo stesso tempo disciplinandone le relative criticità.

MiCAR costituisce uno dei primi interventi normativi, a livello globale, volto a creare un framework specifico per i mercati delle cripto-attività che non siano già regolamentati da atti legislativi dell’Unione Europea in materia finanziaria, al fine di colmare la lacuna che si era venuta a creare. Lacuna, peraltro, in parte ancora esistente, considerando, ad esempio, che la regina delle crypto, il Bitcoin, è fuori dal perimetro del MiCAR (a meno che non costituisca l’oggetto di un servizio prestato dai cc.dd. CASPs – crypto asset service providers).

Tale intervento è stato dettato dalla necessità stringente di rispondere agli scandali che hanno interessato il settore (basti pensare al fallimento di FTX, tra le piattaforme di exchange più note al mondo), attraverso la previsione di regole che tutelassero gli investitori (i più soggetti alle perdite) e la stabilità finanziaria, nonché dalla necessità di evitare il rischio di frammentazione normativa nel settore, considerando che diversi Stati membri avevano adottato (o erano in procinto di adottare) una disciplina nazionale per le cripto attività.

Il MiCAR, oltre a nuove regole, introduce – come è ovvio che sia – anche una specifica architettura di vigilanza sull’applicazione delle stesse, con compiti demandati tanto alle authorities nazionali, quanto a quelle europee (ESMA ed EBA in particolare). Ci è sembrato allora utile tentare di fornire al lettore un Punto di Vista dell’Osservatorio proprio sul tema dei poteri dalle stesse esercitabili in questo nuovo mercato, cercando, altresì, di definire quello che potrebbe essere il ruolo che le Autorità svolgeranno.

Il condizionale è d’obbligo per almeno due ordini di ragioni: la prima, piuttosto ovvia, è che si tratta di una normativa del tutto nuova e, dunque, allo stato gli interventi di vigilanza delle Autorità non possono essere di misura tale da consentire di definire uno specifico approccio di vigilanza/enforcement. La seconda è che anche il mercato è, in qualche misura, ‘nuovo’ e in continua evoluzione e quindi qualunque conclusione cui si pervenga potrebbe essere smentita da mutamenti repentini.

Può qui anticiparsi che, coerentemente con le intenzioni del legislatore eurounitario e in linea di continuità con la vigilanza sui mercati finanziari, la direzione in cui sembrano andare gli interventi delle Autorità è di rigorosa tutela degli investitori, da un lato, ad esempio attraverso il ricorso a strumenti di contrasto agli abusivismi unitamente a richiami d’attenzione e comunicazioni al pubblico; dall’altro, di ‘supporto’ agli operatori del nuovo mercato, al fine di creare un dialogo sull’applicazione delle nuove norme e gli adempimenti connessi.

Trattasi di una direzione comune anche ad altre Authorities, compresa la SEC negli Stati Uniti, che con la creazione della Crypto Task Force mira a “provide clarity on the application of the federal securities laws to the crypto asset market and to recommend practical policy measures that aim to foster innovation and protect investors” (anche se la presenza di un’amministrazione crypto-friendly fa pensare a un approccio più morbido rispetto al passato).

Il Punto di Vista si conclude con un post relativo ai poteri dell’ESMA, in cui si evidenzia il ruolo centrale che l’Autorità europea assumerà al fine di garantire la convergenza e il coordinamento delle prassi di vigilanza, nonché l’organicità del nuovo framework normativo.

Se il combinato disposto dei poteri di vigilanza delle autorità nazionali e di quelli di coordinamento dell’ESMA sarà sufficiente a prestare un’efficace tutela degli interessi sottesi alla nuova disciplina, specie in un contesto caratterizzato dalla spiccata natura cross-border delle nuove attività regolamentate, ce lo dirà solo l’esperienza. Preme, tuttavia, evidenziare che già adesso si auspica una centralizzazione dei poteri di vigilanza in capo all’ESMA, come recentemente dichiarato dalla stessa Presidente dell’Authority, Verena Ross, e ribadito da alcune Autorità in sede di risposta alla consultazione lanciata dalla Commissione europea sulla Savings and Investment Union.

A questo post introduttivo seguiranno i punti di vista relativi a ciascuna Authority coinvolta nel nuovo sistema di vigilanza:

  1. Punti di Vista sul MiCAR e i poteri di supervisione delle Autorità di Vigilanza: il ruolo della Consob (di B. Barmann);
  2. Punti di Vista sul MiCAR e i poteri di supervisione delle Autorità di Vigilanza: il ruolo della Banca d’Italia (di M. Manocchio);
  3. Punti di Vista sul MiCAR e i poteri delle Autorità di Vigilanza: il ruolo dell’ESMA (di A. Madeddu).

 

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