Secondo l’art. 38, comma 2 della Costituzione «…i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» e aggiunge che «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».
Dunque, la disciplina costituzionale della protezione sociale non è solo di tipo statalistico e prevede che ad essa provvedano organi e istituti non istituiti e gestiti dallo Stato, ma soltanto da esso «predisposti o integrati», i cosiddetti corpi intermedi.
Nell’intervista, Sabino Cassese, ripercorre il percorso di autonomia tracciato in questi anni dagli Enti di previdenza privati, per approfondire il complesso rapporto tra pubblico e privato.