L’art. 17 della Direttiva 790/2019 è legittimo

La Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Polonia contro l’art. 17 della Direttiva copyright, considerato dalla ricorrente suscettibile di generare una sorveglianza preventiva online lesiva della libertà di espressione e di informazione. Secondo la Corte, la limitazione che l’art. 17 comporta a tale libertà è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero tutelare la proprietà intellettuale

 

L’art. 17 della Direttiva 790/2019 (la “Direttiva copyright”) ha introdotto un nuovo regime di responsabilità in materia di diritto d’autore per i “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, ovvero per le piattaforme che, come YouTube, danno accesso a contenuti caricati dagli utenti dei loro servizi (ne abbiamo parlato qui su questo Osservatorio). Per assicurare maggior tutela ai titolari di diritti d’autore nel contesto digitale, l’art. 17 ha stabilito un trasferimento di responsabilità: in passato, erano gli utenti che caricavano contenuti a rispondere della loro illiceità in materia; oggi ne rispondono invece i prestatori sui cui servizi avvengono i caricamenti. Questi sono però soggetti a una costruzione ibrida fra la responsabilità diretta di chi commette l’illecito e quella indiretta degli intermediari per fatti di terzi: se dimostrano di essersi conformati a una serie di obblighi di diligenza, non rispondono della presenza sui loro servizi di contenuti non autorizzati dai titolari dei diritti d’autore.

Con la sentenza del 26 aprile 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata sul ricorso con cui la Polonia aveva chiesto l’annullamento delle lett. b) e c) del par. 4 dell’art. 17. Secondo queste, i prestatori possono esimersi dalla responsabilità per i caricamenti illeciti effettuati dai loro utenti se dimostrano di aver compiuto i “massimi sforzi” per: non rendere disponibili contenuti protetti per i quali i titolari dei diritti abbiano fornito informazioni “pertinenti e necessarie”; impedire il caricamento futuro dei contenuti oggetto di una “segnalazione sufficientemente motivata”.

Il motivo proposto dalla Polonia a sostegno del suo ricorso verteva sulla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Ai sensi delle disposizioni contese, i prestatori sarebbero costretti a controllare tutti i contenuti caricati dai loro utenti prima della loro diffusione, usando anche strumenti di filtraggio automatico in assenza di altre soluzioni praticabili. Questo controllo preventivo costituirebbe “un’ingerenza particolarmente grave” nel diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti: da un lato, comporterebbe il rischio che contenuti leciti siano bloccati; dall’altro, l’illiceità dei contenuti, e quindi il loro blocco, sarebbe stabilita in modo automatico, ancor prima di qualsiasi loro diffusione.

Con la sentenza citata, la Corte ha riconosciuto che il regime di responsabilità introdotto comporta una limitazione dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione: le disposizioni impongono ai prestatori, “de facto”, di filtrare i contenuti caricati dagli utenti per cui abbiano ricevuto dai titolari dei diritti d’autore le informazioni e segnalazioni previste. Inoltre, “a seconda del numero di file caricati e del tipo di materiale protetto”, i prestatori devono effettivamente utilizzare a tal fine strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio.

Tuttavia, la limitazione alla libertà di espressione generata da questo controllo e filtraggio preventivi è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dall’art. 17, ovvero tutelare la proprietà intellettuale. Esistono infatti molteplici garanzie a tutela della libertà di espressione e di informazione:

  • per “prevenire il rischio” che l’utilizzo di strumenti automatici comporta per la libertà di espressione, il legislatore ha stabilito un “limite chiaro e preciso” alle misure che i prestatori possono adottare, escludendo “misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti durante il caricamento”;
  • l’art. 17, par.7, secondo comma, impone agli Stati membri di garantire che gli utenti dei prestatori possano caricare e rendere disponibili contenuti da loro stessi generati per scopi specifici di citazione, critica, recensione, caricatura, parodia o pastiche;
  • l’art. 17, par. 4, lett. b) e c), prevede che la responsabilità dei prestatori per garantire che determinati contenuti non siano disponibili può essere incorsa “solo a condizione” che i titolari dei diritti abbiano fornito loro informazioni pertinenti e necessarie a riguardo. I prestatori non saranno indotti a bloccare i contenuti in mancanza di tali informazioni, che costituiscono condizione preliminare all’accertamento della loro eventuale responsabilità;
  • l’ 17, par. 8, in cui si afferma che il nuovo regime di responsabilità non comporta un obbligo di monitoraggio generale, fornisce una “garanzia aggiuntiva” per la libertà di espressione. Come evidenziato dalle conclusioni che l’avv. gen. H. Saugmandsgaardøe aveva presentato alla Corte a luglio 2021 (disponibili qui), si fa così salvo il principio per cui l’informazione online non può essere soggetta ad una sorveglianza preventiva generalizzata rimessa agli intermediari, volto a garantire che internet rimanga uno spazio libero e aperto;
  • l’art. 17, par. 9, infine, include diverse garanzie procedurali che tutelano la libertà di espressione degli utenti nei casi in cui i prestatori blocchino erroneamente contenuti leciti. I prestatori devono istituire meccanismi di reclamo «celeri ed efficaci», da trattare «senza indebito ritardo», per consentire di contestare le misure di rimozione o disabilitazione. È poi previsto che, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, gli utenti devono poter contestare la decisione finale dei prestatori tramite un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie. È così limitata l’unilateralità dell’esercizio della funzione attribuita ai prestatori, assicurando che non sia lasciato nelle loro mani un “potere censorio” privo di appello.

In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Polonia, l’obbligo dei prestatori di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico è accompagnato da “garanzie adeguate” per assicurare il rispetto del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti, nonché il “giusto equilibrio” tra tale diritto e la proprietà intellettuale.

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