L’articolo 10 del decreto legge numero 44, approvato dal Senato, e ora in sede di conversione alla Camera dei deputati, mira sostanzialmente a rendere più veloce la procedura concorsuale. É ora importante che velocità non diventi frettolosità.
Essenziale è quello che dispone, ripetendolo più volte, il decreto legge, e cioè che si debba procedere in forme comparative, cioè tenendo vivo il concetto di concorrenza che è implicito nell’idea di concorso.
D’altra parte, il decreto legge opera all’interno del decreto del presidente della Repubblica numero 487 del 1994, che regola l’intera materia dei concorsi.
Bisogna evitare che si creino graduatorie di abilitati, senza numero chiuso, che poi vengono sistemati in ruolo con procedure di stabilizzazione. Se si continua così, si occupano i posti disponibili e non ci sarà posto per i più giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e che costituiscono la categoria meno protetta.
Fondamentali sono le responsabilità dei sindacati, che proteggono i precari e non si rendono conto di quelli che sono rimasti fuori dalla porta o che rimarranno fuori dalla porta. Approvato il decreto legge, l’amministrazione dovrà ora preoccuparsi degli aspetti gestionali, assicurandosi che i concorsi non vengono banditi per i cosiddetti vuoti di organico, ma piuttosto per quelle funzioni che sono scoperte.
Questo vuol dire non prendere come punto di riferimento gli organici, spesso obsoleti o gonfiati, ma le funzioni da svolgere e i carichi di lavoro nell’amministrazione.
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