Con la sentenza n. 2015 del 22/12/2020, il Tar Campania, Salerno, Sez. I, ha fornito una condivisibile lettura sull’applicazione del “Decreto Semplificazioni”, basata sulla data di adozione della determinazione a contrarre. Si tratta di una pronuncia che segue quella del Tar Umbria n. 559 del 4/12/2020.
Nella vicenda, riguardante l’esclusione da una gara sotto-soglia indetta con determinazione a contrarre del gennaio 2020, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della propria esclusione dalla gara che era stata motivata dalla presentazione della cauzione di un importo inferiore a quanto richiesto e dalla mancata risposta alla richiesta di chiarimenti al termine del soccorso istruttorio.
Secondo la ricorrente infatti, in base al “Decreto Semplificazioni”, non è più richiesta la cauzione per concorrere in gare per appalti sotto-soglia, a meno che di questa non venga fatta una espressa richiesta nella lettera di invito.
In questo modo il Tar Campania, Salerno, Sez. I, 22/12/2020, n. 2015 respinge il ricorso ritenendo i primi due motivi infondati, poiché la norma richiamata da parte ricorrente non è applicabile ratione temporis nel caso in esame; l’art. 1 comma 4 del d.l. 76/2020 infatti, risultante dalla conversione con legge n. 120 dell’11.9.2020, dispone che “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.
Nella fattispecie in esame, la determina a contrarre è stata emessa nel gennaio 2020; pertanto la norma, entrata in vigore il 17/7/2020 non è temporalmente applicabile. L’applicabilità di tale disciplina era stata esclusa esplicitamente dalla stazione appaltante con una comunicazione sul portale Me.Pa., a seguito della richiesta di chiarimenti di uno dei concorrenti.
Nella vicenda de quo dunque, la cauzione è dovuta nella misura integrale dell’importo.