Con nota del 20 aprile 2020, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito alcune precisazioni in merito alla Delibera 312/2020, recanti le indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.
In particolare, dissipando i dubbi sorti a seguito di erronee interpretazioni da parte di alcune stazioni appaltanti, l’Autorità ha precisato di non aver richiesto a queste ultime la sospensione delle procedura di gara in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Al contrario, nella delibera menzionata, si è limitata a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” nonché di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”.
L’Autorità, inoltre, mossa della preoccupazione in merito alle possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, ha sollecitato (con segnalazione 4/2020) il Governo e il Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della c.d. “fase 2”, scongiurando che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi a tale settore.