Con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare e contrastare l’emergenza connessa al diffondersi dal virus COVID-19.
Oltre alle numerose disposizioni relative al finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale e supporto al credito per famiglie e imprese, vi sono le seguenti consistenti in una serie di deroghe al vigente Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs n. 50/2016, riguardanti nello specifico le procedure per l’affidamento di commesse pubbliche poste in essere per fronteggiare l’attuale emergenza.
Al fine di contenere gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese, dettagliate all’art. 72 del Decreto, è ammesso il ricorso alla procedura di cui all’art. 63, comma 6 del d.lgs. 50/2016 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), fino al 31 dicembre 2020; le stazioni appaltanti dovranno individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
In virtù dell’art. 75 del Decreto, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, le autorità amministrative indipendenti, sono autorizzate, ai fini della diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante ricorso alla procedura di cui all’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”.
Le amministrazioni potranno poi stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Verrà poi avviata l’esecuzione del contratto anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 50 del 2016. In tal caso non occorre attendere il termine di 35 giorni per la stipula del contratto.
L’art. 86 autorizza, fino alla data del 31 dicembre 2020, per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19, l’esecuzione dei lavori di somma urgenza mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 163 del d.lgs. 50/2016 anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea. La procedura potrà essere attivata a condizione che l’importo non superi le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
L’art. 91 del Cura Italia detta disposizioni in materia contrattuale: è previsto che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione (ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.) della responsabilità del debitore, anche in relazione ad eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L’appaltatore per esentarsi da ogni responsabilità, dovrà dimostrate che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 siano connessi all’osservanza delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Lo stesso articolo integra l’art. 35, comma 8 del d.lgs. 50/2016: si stabilisce la possibilità di erogare un’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di appalto anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 (tale anticipazione deve però essere subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione).
Ancora con l’art. 99 il Decreto interviene anche sulle donazioni dei privati. La Protezione Civile, a causa della straordinarietà dell’evento, è autorizzata ad aprire apposito conto correnti destinati esclusivamente a raccogliere le donazioni liberali di somme al fine di far fronte all’emergenza. Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale per attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, deve avvenire mediante affidamento diretto, derogando all’art. 35 del Codice dei Contratti pubblici.
Infine, è previsto che le istituzioni scolastiche, per l’acquisizione di piattaforme per la didattica a distanza e dei dispositivi elencati al comma 1, dell’art. 120 del Decreto Cura Italia, ricorrono agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Convenzioni-quadro Consip e Me.Pa.). Qualora non sia possibile ricorrere a tali strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. 50/2016.