Con sentenza del 24 ottobre 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che consente alle autorità competenti di aggiudicare direttamente (ovvero senza che sia previamente esperita una procedura di gara) i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia (art. 5, par. 6).
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e la Regione Sardegna in merito all’aggiudicazione diretta a Trenitalia SpA, da parte di detta Regione, di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia.
In particolare l’AGCM sosteneva che, poiché la finalità della pubblicazione “con almeno un anno di anticipo” dell’intenzione di aggiudicare i contratti di servizio pubblico e di una serie di informazioni ad essi inerente (prevista dai considerando 29 e 30 e dall’art. 7, par. 2, del regolamento) consisteva nel consentire ai potenziali operatori di attivarsi, predisponendo nell’ambito della procedura di aggiudicazione diretta una proposta alternativa a quella dell’operatore “storico”, la Regione Sardegna avrebbe dovuto mettere a loro disposizione tutte le informazioni necessarie per la formulazione di un’offerta commerciale e, conseguentemente, effettuare una valutazione comparativa delle offerte presentate, motivando la scelta dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto.
Secondo la Regione, invece, un’analisi comparativa o un confronto competitivo tra offerte o manifestazioni di interesse eventualmente ricevute sarebbe stato in contrasto con la natura stessa della procedura di aggiudicazione diretta, come prevista dal regolamento n. 1370/2007.
Il giudice del rinvio ha dunque chiesto alla Corte di Giustizia se l’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia siano tenute, da un lato, a pubblicare o a comunicare agli operatori economici interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.
La Corte ha esaminato la questione tenendo conto non soltanto del tenore letterale delle citate disposizioni, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa nella quale sono inserite, come da costante giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 29).
Conseguentemente, ha rilevato che:
- le disposizioni in esame non richiedono la pubblicazione o la comunicazione di informazioni sull’aggiudicazione che consentano di predisporre un’offerta idonea a essere oggetto di una valutazione comparativa, né prevedono l’organizzazione di una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute dopo la pubblicazione di tali informazioni;
- dal testo dell’articolo 7, paragrafo 4, non si può dedurre che l’obbligo di comunicare la motivazione della decisione di aggiudicazione diretta rinvii non solo alle ragioni che hanno indotto l’autorità competente a ricorrere ad un’aggiudicazione diretta, bensì anche alle valutazioni quantitative o qualitative delle offerte che l’autorità competente ha eventualmente ricevuto;
- l’interpretazione di dette disposizioni nel senso che istituiscono un regime di pubblicità sostanzialmente analogo a quello che caratterizza la procedura di gara e che richiedono una valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute contrasterebbe con la definizione di ”aggiudicazione diretta” data dal regolamento, ovvero di procedura che esclude il previo esperimento di una procedura di gara.
- la finalità del regime di pubblicità previsto dal regolamento consiste nel consentire all’operatore economico di contestare il principio stesso dell’aggiudicazione diretta prevista dall’autorità competente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Rudigier, C‑518/17, EU:C:2018:757, punti 64 e 66)
- anche la genesi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, conferma l’interpretazione letterale di tale disposizione, atteso che il legislatore dell’Unione europea non ha accolto una proposta della Commissione, depositata nell’ambito dei lavori preparatori del regolamento n. 1370/2007, che andava nel senso di una maggiore apertura alla concorrenza.
Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che: “L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa”.