In base agli indirizzi contenuti nella pronuncia n. 20/2019 della Corte costituzionale – che si è espressa sulla legittimità dell’art. dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 33/2013, inerente agli obblighi di pubblicazione titolari di incarichi dirigenziali – l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è intervenuta con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019. Con tale atto è stata in primo luogo revocata la sospensione dell’efficacia delle precedenti Linee guida n. 214/2017, ed è stato soprattutto chiarito l’ambito di applicazione della disciplina in questione.
In sintesi, la pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione (art. 14, co. 1, lett. c), come già previsto dalla delibera n. 241/2017, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. Con riferimento ai dati reddituali e patrimoniali (art. 14, co. 1, lett. f), invece, le questioni da affrontare afferiscono all’ambito soggettivo di applicazione, sia con riferimento alle amministrazioni e agli enti interessati, sia con riferimento all’individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali cui riferire la disposizione suddetta. Il criterio da adottare, secondo l’Autorità, è quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non tanto in ragione dell’amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti (compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo”) e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non. Ciò si evince anche dal richiamo, effettuato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, dal quale è desumibile la graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte “per assicurare allo stato la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali”.
Infine, in relazione alla pubblicazione dei dati pregressi, ossia di quei dati eventualmente non pubblicati in via cautelativa dal momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, l’Autorità ha disposto che “le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella presente delibera”. L’ANAC procederà ad effettuare i relativi controlli decorsi tre mesi dalla pubblicazione di tale delibera. Pertanto, amministrazioni pubbliche, enti e società in controllo pubblico ed enti pubblici economici sono invitati ad adempiere ai suddetti obblighi di pubblicazione.
Resta in ogni caso aperta la questione, in un’ottica de jure condendo, di revisione complessiva della materia – specie sui profili critici della disciplina – in base alle indicazioni generali fornite dalla Consulta.