La Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5091 del 19 luglio 2019, si è pronunciata sulla legittimità del provvedimento con cui il Prefetto di Campobasso ha disposto, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, la revoca delle misure di accoglienza di un richiedente protezione internazionale.
Il giudice amministrativo, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, ha confermato l’orientamento secondo cui la revoca può riguardare tutte le misure di accoglienza, siano esse erogate all’interno dei Centri governativi ovvero dei Centri straordinari (CAS).
Secondo il giudice, infatti, non vi sono ragioni per differenziare il regime sanzionatorio dei comportamenti serbati da coloro che sono ospitati all’interno degli uni o degli altri, sicché «limitando l’applicazione dell’articolo 23 comma 1, lett e) ai soli sistemi di accoglienza “ordinaria” si avrebbe un’inevitabile disparità ditrattamento dei cittadini richiedenti protezione internazionale in ragione della– non programmabile – collocazione nelle diverse strutture di accoglienza».
I dubbi sull’applicazione del suddetto articolo sono stati risolti da un recente intervento di riforma, con cui si è chiarito definitivamente che il potere di revoca del Prefetto riguarda l’intero sistema di accoglienza.