Nel 2017, alcuni creditori che non avevano prestato il proprio consenso all’accordo di ristrutturazione del debito greco proponevano innanzi al Tribunale dell’Unione europea un ricorso per risarcimento del danno nei confronti della Banca centrale europea. Assumevano che quest’ultima, in occasione del rilascio allo Stato ellenico del parere prescritto dall’art. 127, paragrafo 4, TFUE, su un progetto di legge relativo alle modalità di riduzione dell’importo del debito nazionale, aveva omesso di richiamare l’attenzione della Grecia sull’illegittimità dell’operazione prospettata. Chiedevano quindi la restituzione delle perdite finanziarie subite a causa di tale omissione.
Con la sentenza adottata lo scorso 23 maggio, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto le domande risarcitorie proposte dagli investitori.
Nella pronuncia, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità extracontrattuale della BCE (come delle altre istituzioni europee) presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, ovvero che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata, che sia stabilita l’esistenza del danno e che sussista un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente sull’autore dell’atto e il danno subìto.
Alla luce dell’ampia discrezionalità riservata alla BCE nell’ambito dell’adozione dei pareri previsti dai Trattati, una tale responsabilità può sorgere solo a fronte di un travalicamento manifesto e grave dei limiti del potere a essa rimesso. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che – con il parere adottato – la BCE fosse tenuta a pronunciarsi sul se la Grecia stesse rispettando, attraverso l’accordo prospettato, i suoi obblighi derivanti dai titoli di debito in questione.
Il Tribunale ha anche affrontato il profilo della possibile lesione del diritto di proprietà dei singoli investitori, sottolineando come la BCE sia tenuta, in linea generale, a denunciare le violazioni dello stesso in occasione dell’esercizio delle competenze a essa spettanti. Riconoscendo che il godimento di tale diritto può essere soggetto a restrizioni allo scopo di perseguire obiettivi di interesse generale, il Tribunale ha rilevato che l’estensione dell’accordo di ristrutturazione operata ex lege dallo Stato greco anche a creditori che non vi avevano acconsentito ha comportato una lesione del diritto di proprietà giustificata dall’interesse a garantire la stabilità del sistema bancario e finanziario dell’Eurozona, così non costituendo una lesione sproporzionata e inaccettabile del diritto stesso.