Il Tar Lazio (sez. II-bis, 9 aprile 2019, n. 4681) ha stabilito che, in base alla nuova formulazione dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, è prevista – al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati – una ipotesi di silenzio assenso.
Tuttavia, da tale disposizione non discende in via automatica e in ogni caso l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento (ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.), ma spetta al giudice la valutazione – in relazione alle specificità della fattispecie concreta, alla natura del potere esercitato dall’amministrazione ed al complesso degli interessi coinvolti – in merito alla sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.