Il Consiglio di Stato sull’accesso civico generalizzato

Il Consiglio di Stato (sez. III, 6 marzo 2019, 1546) con una importante pronuncia si è espresso sul fondamento dell’accesso civico generalizzato.

I giudici amministrativi hanno affermato che tale istituto risponde pienamente ai principi dell’ordinamento nazionale di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione diffusa dei cittadini alla gestione della “Cosa pubblica”, ponendosi in diretta attuazione delle previsioni costituzionali risultanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Attraverso l’accesso civico generalizzato, infatti, è possibile assicurare la conoscibilità degli atti e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione, condizione necessaria per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, promuovendo quindi l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In tale ottica, l’accesso civico generalizzato viene elevato a strumento – in base agli artt. 1, 2 e 118 Cost. – volto a favorire la spontanea cooperazione dei cittadini con le Istituzioni pubbliche mediante la partecipazione alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura dei beni comuni, nella consapevolezza che la partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali che la Costituzione riconosce e garantisce.

 

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