Con decisione del 28 marzo 2019 (causa C101-18), la Corte di Giustizia dell’UE ha dichiarato la compatibilità con la disciplina comunitaria della normativa italiana che consente l’esclusione da una procedura di appalto pubblico dell’impresa ammessa al concordato preventivo “in bianco” (senza contestuale presentazione del piano che prevede la prosecuzione dell’attività ex art. 161 l.fall.).
La Corte ha osservato che l’art. 45, paragrafo 2 della direttiva 2004/18 lascia alla valutazione degli Stati membri l’applicazione dei sette casi di esclusione menzionati, tra cui in particolare quello che consente – al fine di garantire la solvibilità della controparte contrattuale dell’amministrazione aggiudicatrice – che sia escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico a carico del quale sia in corso un procedimento di concordato preventivo.
Pur riconoscendo che la legislazione italiana dispone un trattamento diverso tra gli operatori economici che hanno presentato un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, in merito alla loro capacità di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a seconda che abbiano o meno optato per il concordato preventivo “in continuità aziendale”, presentando un piano che prevede la prosecuzione della loro attività, la Corte ritiene che tale trattamento non sia in contrasto con la sua stessa giurisprudenza. Difatti i giudici hanno ricordato che “la Corte ha già giudicato che l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non contempla un’uniformità di applicazione delle cause di esclusione che esso prevede a livello dell’Unione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto tali cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione (sentenza del 14 dicembre 2016, Connexxion Taxi Services, C-171/15, EU:C:2016:948, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
Per tali motivi, la Corte ha dichiarato che l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente di escludere da una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico un operatore economico che, alla data della decisione di esclusione, ha presentato un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo, riservandosi di presentare un piano che prevede la prosecuzione dell’attività.