Con un’interessante pronuncia resa lo scorso 28 marzo (Cassazione SS.UU. 8673/2019), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito alcune significative precisazioni sulla natura degli organismi di diritto pubblico.
Secondo quanto statuito dalla Corte, per definire la natura di organismo di diritto pubblico di un soggetto, alla luce dei criteri enucleati all’art. 3, lett. d), D.Lgs. 50/2016, occorrerà avere riguardo, in primo luogo, al tipo di attività svolta dalla società e all’accertamento che tale attività sia rivolta alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria affinché la pubblica amministrazione possa soddisfare le esigenze di interesse generale alle quali è chiamata e, in secondo luogo, che tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche.
Con particolare riguardo a quest’ultimo profilo, la Corte ha chiarito che è necessario, in primo luogo, che la società non fondi la propria attività principale su criteri di rendimento, efficacia e redditività e che non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività i quali devono ricadere sull’amministrazione controllante. In secondo luogo, il servizio d’interesse generale che ne costituisce l’oggetto non può essere rifiutato per ragioni di convenienza economica. In conclusione ai fini della qualificazione di una società come organismo di diritto pubblico, per stabilire se essa agisca per un fine di interesse generale, occorrerà procedere ad una valutazione in concreto degli elementi di fatto e di diritto che connotano l’agire della stessa.
La controversia riguardava la qualificazione di ACI Global, società per azioni controllata da ACI, istituita allo scopo di svolgere l’attività di pubblico interesse consistente nel soccorso e assistenza stradale, attività ritenuta natura essenziale rispetto alla realizzazione della funzione pubblica di carattere generale a cui è chiamata istituzionalmente ACI (ente controllante) che nel proprio statuto prevede in modo espresso lo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza stradale e l’attuazione di forme di assistenza tecnica e stradale.