Con un’ordinanza resa lo scorso 27 marzo (Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 27 marzo 2019, n. 2033), la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia una significativa questione relativa ai limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
Secondo quanto osservato dalla Corte, la massimizzazione del diritto alla comunicazione trova un naturale confine nell’incomprimibilità del diritto alla salute: posto che i dati scientifici attualmente a disposizione non dimostrano in modo certo che le emissioni elettromagnetiche siano dannose per la salute, e che il principio di precauzione impone comunque di adottare ogni cautela in vista di danni ipoteticamente possibili, risulta necessario definire i limiti oltre i quali, precauzionalmente, non sono legittime le emissioni. A parere del Consiglio di Stato, le emissioni delle antenne dovranno essere sempre inferiori ai limiti cautelativi posti sulla base delle risultanze scientifiche anzidette.
D’altra parte, dato che il diritto alla comunicazione non può essere arbitrariamente e ingiustificatamente compresso o limitato, le amministrazioni preposte al corretto governo del territorio dovranno trovare le soluzioni che di volta in volta meglio consentano il minor sacrificio dello stesso e, allo stesso tempo, la massima tutela del diritto alla comunicazione. A tal riguardo, il Consiglio ritiene necessario individuare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, da sottoporre alla verifica della compatibilità con la disciplina europea vigente.
Il Consiglio di Stato ha dunque formulato il seguente quesito: “se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia“.